Art. 5
(Procedimenti di risoluzione negoziale
ed effetti giuridici degli accordi).

      1. Presso gli organismi e gli enti di cui all'articolo 4 possono essere esperiti procedimenti

 

Pag. 7

di conciliazione, di valutazione preventiva dei conflitti, di arbitrato, di mediazione e altre procedure intese a mettere in contatto le parti al fine di una soluzione autodeterminata del conflitto. In tali procedure le parti in conflitto possono farsi assistere da avvocati e da esperti.
      2. Le parti concordemente possono chiedere la sospensione del processo civile in corso al fine di esperire uno dei procedimenti indicati nel comma 1 davanti ad uno degli enti o delle associazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 4.
      3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 2 devono fornire una informazione completa e comprensibile sui procedimenti esperibili, sugli elenchi dei conciliatori, degli arbitri, dei mediatori o dei consulenti, sui tempi e sui costi delle procedure.
      4. Gli accordi con effetti giuridici vincolanti, raggiunti all'esito dei procedimenti di conciliazione, di mediazione o di altri procedimenti assimilabili possono essere sottoposti all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'ente o l'organizzazione o del luogo ove è stato sottoscritto l'accordo.
      5. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale sono verificate la regolarità formale e la validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
      6. Le procedure sono affidate a un soggetto iscritto negli elenchi di cui al comma 3 indicato concordemente fra le parti o, in difetto, secondo criteri di designazione automatica.